Art. 3.

      1. L'articolo 665 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 665. - (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice dell'esecuzione presso il giudice che lo ha deliberato.
      2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice dell'esecuzione presso il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice dell'esecuzione presso la corte di appello.
      3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o è stato rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice dell'esecuzione presso il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice dell'esecuzione indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice dell'esecuzione presso il giudice di rinvio.

 

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      4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, competente è il giudice dell'esecuzione presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice ordinario, è competente in ogni caso il giudice dell'esecuzione presso quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente il giudice dell'esecuzione presso il giudice ordinario».